Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 178
Art. 178.
Trascorsi i sei mesi di assenza per infermita', il maestro o direttore deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.
In caso diverso e' collocato in aspettativa d'ufficio.
Se il collocamento in aspettativa e' promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta, con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilita' di riassumere il servizio.
L'aspettativa e' deliberata dalla Giunta municipale.
Contro la deliberazione della Giunta, che respinga la domanda del maestro o direttore per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa di ufficio, e' ammesso il ricorso al Consiglio scolastico provinciale, il quale, prima di provvedere, sentira' il parere del medico provinciale e del Comune. In caso di dissenso, ordinera' una visita medica collegiale a spese del Comune.