Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 120
Art. 120.
Nei territori dichiarati zone malariche, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, modificata colla legge 19 maggio 1904, n. 209, le scuole e le abitazioni dei maestri annesse alla scuola devono essere difese dalla penetrazione degli insetti aeri nei mesi da giugno a dicembre, secondo i metodi indicati dal regolamento unico 28 febbraio 1907, n. 61, per l'esecuzione delle dette leggi e dalle relative istruzioni.