N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 182


Art. 182.

Il maestro o direttore, durante l'assenza per infermita' o l'aspettativa, non e' tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti di essa.

Il sindaco o l'autorita' scolastica ha sempre la facolta' di accertare, quando lo creda opportuno lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.