Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 250
Art. 250.
Gli esattori, tanto comunali quanto consorziali, dovranno, entro otto giorni, accusare ricevuta dei suindicati elenchi al prefetto per mezzo degli agenti delle imposte o dei sindaci.
In difetto, potra' essere applicata dal prefetto agli esattori inadempienti l'ammenda prevista dai capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto del ministro delle finanze.