N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 66


Art. 66.

Nei Comuni che hanno un numero sufficiente di maestri ciascuna classe del grado inferiore e' affidata ad un insegnante.

Nei Comuni che hanno due maestri e due maestre, uno dei maestri attendera' esclusivamente alla prima classe e l'altro alla seconda e alla terza nelle stesse ore o in ore diverse, secondo che consigliano il numero degli alunni e le condizioni dei locali, salva l'opposizione del provveditore.

La stessa ripartizione si fara' per le classi affidate a maestro.