Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 15
Art. 15.
I contravventori avranno facolta' di fare la oblazione ai termini dell'art. 202 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898, n. 164, in quell'importo che, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda, sara' accettato dal sindaco.
La somma come sopra accettata dovra' essere versata dal contravventore nelle mani del sindaco stesso mediante vaglia cartolina del valore corrispondente, dedotta la spesa postale, intestato al ricevitore del registro del distretto, e contenente le indicazioni del nome del contravventore e della causale del versamento.
Il sindaco ne rilascera' quietanza all'atto della redazione del relativo processo verbale, ed inviera' i vaglia-cartolina al ricevitore del registro con apposito elenco, nel quale saranno riportati gli estremi dei vaglia.
Il ricevitore imputera' le somme all'apposito capitolo di bilancio, istituito a norma dell'art. 27 della legge 8 luglio 1904, n. 407.