Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 315
Art. 315.
Il servizio lodevolmente prestato nelle scuole elementari, negli asili e giardini d'infanzia sara' attestato dal R. provveditore agli studi, il quale dopo aver raccolte le notizie fornite dagli ispettori scolastici, segnalera' al Ministero, nel mese di ottobre di ciascun anno, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, coloro che per zelo, per condotta irreprensibile e per buoni frutti ottenuti, saranno reputati meritevoli del diploma di benemerenza.
Saranno designati soltanto quelli che, all'anzianita' e bonta' del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti.
Nella stessa epoca il provveditore, sentito il Consiglio scolastico provinciale, proporra' al Ministero pel conferimento dei diplomi le persone segnalate per non comuni e gratuite prestazioni.
Ove concorrano circostanze specialissime il provveditore agli studi, sentito il Consiglio provinciale, potra' fare singole proposte anche in altra epoca dell'anno.