Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 103
Art. 103.
E' sottoposto alla rivaccinazione l'alunno che abbia subito la vaccinazione 10 anni innanzi.
I direttori di scuole pubbliche o private e di altri istituti che provvedono anche alla istruzione elementare, sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della rivaccinazione dei fanciulli che frequentano le scuole o gl'istituti stessi.