Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 307
Art. 307.
Gli educatori e i patronati possono avere sussidi quando, oltreche' col consiglio, intendano con la beneficenza ad agevolare la frequenza degli alunni poveri nelle scuole elementari, specialmente con la refezione scolastica e con la somministrazione d'indumenti e libri.