Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 217
Art. 217.
Gli affari disciplinati si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e si risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.