N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 217


Art. 217.

Gli affari disciplinati si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee, e si discutono e si risolvono esclusivamente in base ai documenti consegnati negli atti ed alle difese dell'incolpato.