Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 168
Art. 168.
Il trasferimento dal capoluogo ad una frazione e viceversa o da una frazione ad un'altra non puo' farsi senza il consenso del maestro.
Le maestre che furono nominate per le scuole di un Comune, e destinato a prestar servizio nelle scuole maschili o miste, quando questa destinazione non sia stata fatta a titolo di supplenza temporanea non possono essere rimosse, senza il loro consenso dalle scuole delle quali hanno il possesso.
I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.