Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 155
Art. 155.
I Comuni urbani di 1ª classe assumeranno in servizio, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni.
Il numero di questi supplenti o aggiunti sara' proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole.
Saranno preferiti per ordine di merito coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati eleggibili.