N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 155


Art. 155.

I Comuni urbani di 1ª classe assumeranno in servizio, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, un numero sufficiente di maestri supplenti od aggiunti per sostituire i titolari assenti o altrimenti impediti di esercitare le loro funzioni.

Il numero di questi supplenti o aggiunti sara' proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole.

Saranno preferiti per ordine di merito coloro che nell'ultimo concorso furono dichiarati eleggibili.