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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 331


Art. 331.

Sa entro sessanta giorni dalla domanda non interviene, da parte del provveditore, un'opposizione motivata e ufficialmente comunicata al dichiarante, la scuola od il convitto s'intendono autorizzati, e non possono chiudersi se non per fatti contrari alla legge e ai regolamenti, sempreche' si mantengano nelle stesse condizioni in cui furono aperti.

L'opposizione potra' essere fondata sul difetto di requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 355 della legga 13 novembre 1859, n. 3725, o agli articoli 326 e seguenti di questo regolamento, o su ragioni concernenti la moralita' della persona che ha fatto la dichiarazione, ovvero quando risulti che questa si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone od enti non forniti di legale capacita' e idoneita'.

Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione, senza che la scuola o il convitto sia aperto, la dichiarazione stessa si considera come non fatta.