N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 3


Art. 3.

Annualmente, entro il mese di maggio, in occasione del pagamento dei contributi principali al Monte pensioni, i Comuni verseranno separatamente alla Cassa depositi e prestiti anche la giornata di stipendio dei direttori didattici e degli insegnanti, di cui all'art. 29 della legge 8 luglio 1904. L'importo della giornata predetta equivarra' alla 360ª parte dello stipendio annuale netto goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dello stesso anno, e sara' ritenuto dai Comuni sulla rata di stipendio relativa al febbraio.

I Consigli scolastici provinciali indicheranno le singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi, e pei Comuni non soggetti al Monte in apposita nota da unirsi all'elenco stesso.
La somma complessiva da versare per l'intiera Provincia sara' segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sara' indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco da trasmettersi da ogni Comune. La sezione di tesoreria rilascera' all'esattore una quietanza separata per il versamento di cui al presente articolo, come pure trasmettera' uno speciale vaglia del tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

Il ministro della pubblica istruzione

RAVA.