Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 235
Art. 235.
Nella prima classe delle urbane sono poste le scuole delle citta' e dei Comuni, la cui popolazione eccede i 40,000 abitanti; nella seconda quelle delle citta' o dei Comuni, la cui popolazione eccede i 15,000 abitanti; tutte le altre appartengono alla terza classe.