N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 177


Art. 177.

I supplenti di cui agli articoli precedenti saranno retribuiti, pel tempo in cui presteranno l'opera loro, in ragione dello stipendio annuo assegnato alla scuola dalla tabella municipale, quando gli stipendi che essa stabilisce, siano superiori al minimo legale, e, in mancanza di speciale tabella, da quella annessa alla legge.