Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 113
Art. 113.
Le scuole debbono essere salubri, con molta luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo.
Gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare alle norme prescritte dal regolamento 25 novembre 1900, n. 484.