Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 147
Art. 147.
Quando per difetto di candidati eleggibili non siasi potuta formare la terna, il Comune deve sciegliere fra i concorrenti compresi nella graduatoria o nominare l'unico eleggibile.
Anche questa nomina e' considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.