Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 236
Art. 236.
Fra le rurali appartengono alla prima classe le scuole stabilite nei Comuni, che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 3000 abitanti; alla seconda le rurali dei Comuni che hanno una popolazione agglomerata o sparsa maggiore di 2000 abitanti; alla terza tutte le altre, ad eccezione di quelle, che per disposizione di legge non sono soggette a classificazione.
Possono annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad una citta' o ad uno dei Comuni indicati nell'art. 234, saranno stabilite in frazioni separate e lontane piu' di due chilometri dal centro principale della popolazione.