Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 277
Art. 277.
L'aumento di stipendio, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1904 n. 407, deve essere limitata ai soli casi, nei quali l'insegnamento nelle classi multiple o alternate sara' impartito in orari diversi, in conformita' del citato articolo.
L'aumento predetto, siccome assegno personale temporaneo, non ha effetto ai riguardi della pensione e del sessennio.
Lo stipendio, base della liquidazione dei due quinti, sara' quello stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe, che e' assegnata al maestro.
Lo Stato concorrera' in tale aumento dei due quinti nei soli casi nei quali avrebbe dovuto concorrere nel pagamento dell'intero stipendio ad un maestro effettivo, sia per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, sia per la legge 8 luglio 1904, n. 407, e la misura sara' di due quinti della quota di concorso, che, in applicazione delle leggi citate, lo Stato avrebbe dovuto pagare al Comune per questo titolo.