Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 289
Art. 289.
Sulle somme stanziate nel bilancio a favore dell'istruzione primaria e popolare il ministro puo' concedere:
a) sussidi ai Comuni, agli enti morali, alle Associazioni o Comitati, ai patronati scolastici ed alle biblioteche popolari;
b) sussidi alle vedove ed agli orfani minorenni e ai genitori degli insegnanti defunti ed ai maestri e maestre resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione.
Ai Comuni e agli enti di cui alla lettera a) non potra' concecedersi piu' di un sussidio all'anno.