Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 157
Art. 157.
I maestri di scuole non classificate soppresse, che, forniti di titolo legale, abbiano coperto l'ufficio in seguito a concorso, hanno diritto ad essere nominati alle scuole classificate di pari grado, che ai siano rese vacanti entro un anno dalla soppressione. Parimente avranno diritto di essere rieletti a titolari delle scuole soppresse ripristinate nel triennio successivo alla soppressione medesima.