N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 3


Art. 3.

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio scolastico provinciale per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali siano riputati, idonei a quest'ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneita' sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

Quando pero' la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potra' essere dato, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico. In questo caso saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.