Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 93
Art. 93.
Le scuole elementari si aprono di regola il 1° ottobre e si chiudono il 1° agosto.
Tuttavia le Giunte municipali hanno facolta' di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purche' il corso scolastico duri dieci mesi comunque siano ripartite le vacanze.
Per le materie semestrali la data di apertura e le eventuali interruzioni, consigliate dai bisogni agricoli, sono stabilite dalla Giunta comunale o approvate dal Consiglio scolastico provinciale.
Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami, e gli ultimi quindici giorni sono parimente dedicati agli esami.