Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 94
Art. 94.
Nelle scuole semestrali vi debbono essere almeno sei mesi di scuola, esclusi i giorni di esame.
I sei mesi di scuola possono essere continuati o ripartiti in periodi, secondoche' sara' deliberato dalla Giunta municipale coll'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.