Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 268
Art. 268.
Lo Stato concorre nelle spese che i Comuni sostengono per gli aumenti degli stipendi dei maestri, portati dalla legge 11 aprile 1886, n. 3978 a norma e nelle misure stabilite dall'art. 3 di questa legge.