Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 19
Art. 19.
Le scuole che ogni Comune e' obbligato ad istituire debbono per numero e per ampiezza essere proporzionate alla popolazione scolastica obbligata.
I Comuni accetteranno nelle loro scuole anche i fanciulli appartenenti a famiglie di funzionari ed operai dimoranti, per ragioni di pubblico servizio, in frazioni o campagne dipendenti da un altro Comune, quando, per vicinanza e comodita', torni ai fanciulli medesimi piu' agevole accedere alle scuole stesse, anziche' a quelle aperto nel Comune ove dimorano.