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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 175


Art. 175.

Ai maestri potranno essere accordati permessi di assenza per giustificati motivi per una durata non eccedente in complesso due mesi per ciascun anno scolastico.

Il permesso e' accordata dal sindaco per non piu' di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale.

I permessi per assenze superiori a cinque giorni dovranno sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale vigilera' a che sia provveduto, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuita' dell'insegnamento nella scuola e potra' revocare o limitare il congedo con sua notificazione motivata al Comune.

Se l'assenza dovesse prolungarsi per piu' di quindici giorni, il maestro non ha diritto allo stipendio e il Comune deve nominargli un supplente.