N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 16


Art. 16.

Ove il contravventore non si avvalga delle facolta' di cui al precedente articolo, la contravvenzione sara' denunziata dal sindaco al pretore pel relativo procedimento nel corso del quale pero', e finche' non siavi sentenza di condanna passata in giudicato, il contravventore potra' sempre ricorrere al bonario componimento.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico ministero della avvenuta oblazione e del pagamento delle eventuali spese occorse, il procedimento non avra' corso ulteriore.