N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 334


Art. 334.

Il R. provveditore o per esso il R. ispettore, quando sappia che alcuno insegna privatamente o continua la scuola senza avere adempiuto o avendo mutate le condizioni in base alle quali l'apertura dell'Istituto fu consentita, lo ammonisce a cessare, e in caso di rifiuto fa istanza al procuratore del Re presso il tribunale perche' proceda in conformita' alle leggi vigenti sull'istruzione.