Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 156
Art. 156.
Nessun vantaggio, oltre l'equa valutazione del servizio prestato, puo' essere accordato ai supplenti od aggiunti, ne' a quelli di altri Istituti educativi dei Comuni, nei concorsi per i posti vacanti che debbono essere banditi dallo stesso Comune ai termini dell'art. 4 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.