Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 327
Art. 327.
Coloro che intendono aprire scuole private devono farne dichiarazione al R. provveditore, per mezzo del R. ispettore, almeno due mesi prima dell'epoca fissata per l'apertura delle scuole.
Alla dichiarazione, nella quale sara' indicato il locale destinato alla scuola, dovranno essere uniti i documenti richiesti nei concorsi per posti di maestri elementari, un'attestazione sulla convenienza e salubrita' del locale, rilasciata dall'ufficiale sanitario, e un elenco dei libri che s'intendono adottare.