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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 129


Art. 129.

I concorsi sono banditi una sola volta l'anno non per una classe determinata, ma per grado d'insegnamento.

I Comuni di cui all'art. 5, comma 3° del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado.

I termini per la esibizione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.

I Comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.