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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 248


Art. 248.

Gli stipendi, le paghe, gli assegni, le indennita', i sussidi, le gratificazioni ed i compensi di qualsiasi specie, che ai corrispondono ai maestri, ai direttori didattici ed a qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servigi inerenti all'istruzione elementare, non possono essere sequestrati, ne' pignorati, ne' ceduti, se non nei casi, nelle misure e con le forme previste dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Le pensioni, gli arretrati di esse, le indennita' dei maestri inscritti al Monte pensioni, non possono essere ne' cedute, ne' sequestrate, eccettuato il caso di alimenti dovuti per legge ai sensi e nella misura stabilita dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni approvato con R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, e parimenti non possono essere ne' pignorate, ne' sequestrate, ne' cedute le pensioni comunali dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge in conformita' dell'art. 29 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.