N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 304


Art. 304.

Gli enti morali e le Associazioni possono avere sussidi per l'apertura od il mantenimento di asili e giardini d'infanzia, di educatori e patronati, gli uni e gli altri, pubblici e gratuiti, approvati e vigilati dalla autorita' scolastica, e per l'istituzione ed il mantenimento di biblioteche popolari circolanti. Gli enti morali possono ottenere sussidi anche per la costruzione degli asili e giardini d'infanzia con le norme stabilite per la concessione di sussidi di tal natura ai Comuni.