N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 71


Art. 71.

Le scuole elementari maschili inferiori sono affidate a maestri o a maestre; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre.