Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 88
Art. 88.
Il Comune o i Comuni che intendono istituire la direzione didattica facoltativa, debbono presentare al Consiglio scolastico provinciale apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
1° deliberazioni consiliari esecutive con le quali, previa l'approvazione dell'autorita' tutoria per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, viene istituita la direzione od e' costituito il Consorzio;
2° il regolamento speciale, deliberato dal Consiglio o dai Consigli dei Municipi uniti in Consorzio, e contenente le norme particolari che, in vista delle condizioni locali, ma sempre entro i limiti consentiti dalla legge e dal regolamento governativo, si credesse utile stabilire per il funzionamento della istituzione e per i diritti, gli obblighi e la retribuzione da assegnarsi al maestro direttore. nonche' la ripartizione della spesa e le modalita' del pagamento dello stipendio del direttore.
Quando si tratti di direzione consorziale, il regolamento deve provvedere altresi' alla costituzione della rappresentanza legale del Consorzio, determinando il numero proporzionale dei rappresentanti di ciascun Comune, la loro durata in ufficio e le loro attribuzioni, nonche' le norme per la scelta del presidente.
Il direttore consorziale dipende unicamente dal presidente, il quale esercita le stesse funzioni spettanti al sindaco rispetto ai direttori non consorziali.
Il regolamento speciale e' approvato dal Consiglio scolastico provinciale, ne' puo' essere modificato senza il suo consenso, e soltanto dopo questa approvazione si procede alla nomina del direttore, che, in ogni caso, e' soggetta all'approvazione del Consiglio predetto.
I Comuni o i Consorzi che hanno gia' la direzione didattica, faranno o modificheranno entro un anno il regolamento speciale in conformita' delle disposizioni presenti.