Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 67
Art. 67.
I due corsi di 5ª e 6ª possono essere affidati dal Comune a due insegnanti con orario e stipendio normali.
L'istituzione dei due corsi distinti e' obbligatoria quando agli insegnamenti prescritti dalla legge si aggiungano una o piu' materie facoltative, a meno che per queste ultime si provveda con insegnanti speciali.