N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 117


Art. 117.

Ogni Comune deve, senza preavviso, fare visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, o piu' spesso se si presenta il bisogno. In caso d'urgenza anche il direttore didattico, o il maestro, potra' direttamente richiedere la visita dell'ufficiale sanitario per gli opportuni provvedimenti.