Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)
Art. 190
Art. 190.
E' vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o rimunerazioni, sotto qualsiasi forma e titolo.
E pure vietato ad essi di fare lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori e' vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'Istituti privati d'istruzione elementare.
I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare, nelle forme prescritte dal presente regolamento.