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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 209


Art. 209.

Un maestro contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla liberta' provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di tre mesi, e' inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, fino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o non sieno pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito con assolutoria per inesistenza di reato, salvo che sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune potra' concedere al maestro inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare, non eccedente meta' dello stipendio.