N NORME. red.it

Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 264


Art. 264.

I ricorsi saranno presentati all'ufficio scolastico e trasmessi dal provveditore al Ministero con la massima sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del Comune quanto del Consiglio scolastico, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questo e' un maestro o un direttore didattico;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiali, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorita' giudiziaria ecc.

Se il provvedimento impugnato concerne la istituzione o la soppressione di scuole o la classificazione devono unirsi:

a) elenco dei fanciulli dimoranti nel Comune, soggetti all'obbligo dell'istruzione e quello degl'inscritti e dei frequentanti ciascuna scuola;

b) decreto di classificazione, con l'indicazione delle successive modificazioni ad esso apportate;

c) specchietto del numero degli abitanti secondo il censimento ufficiale, e della distribuzione dei medesimi nel territorio comunale, corredato delle altre notizie necessarie a dare un concetto chiaro e preciso delle distanze, dell'ubicazione della scuola che si vuole istituire o sopprimere, delle condizioni di viabilita', e di tutti i documenti utili a stabilire il grado di agiatezza del Comune.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

I provveditori agli studi sono personalmente responsabili delle omissioni e dei ritardi ingiustificati, che si verifichino nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.