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Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. (008U0150)

Art. 280


Art. 280.

Agli effetti della legge 8 luglio 1904, per stipendio effettivamente goduto dal maestro ed in base al quale dovra' calcolarsi la differenza da corrispondersi dallo Stato al Comune a titolo di rimborso, deve intendersi la somma che il Comune effettivamente paga a titolo di stipendio, senza tener conto dei miglioramenti, che il maestro venisse a conseguire per effetto dell'avanzamento nella carriera, che sia eventualmente costituita dai ruoli organici comunali, e dei miglioramenti che la legge tassativamente esclude dal computo, come gli aumenti sessennali.

Si dovra', percio', calcolare nello stipendio agli effetti della liquidazione del concorso l'aumento del decimo dello stipendio, che il Comune si obbliga di corrispondere ai maestri, a norma dell'art. 5 del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431.

L'alloggio corrisposto all'insegnante si calcolera' per un decimo.