N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 835

Requisizioni
Art. 835.

(Requisizioni).

Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.