Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1692
Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente
Art. 1692.
(Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente).
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
(Responsabilita' del vettore nei confronti del mittente).
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui e' gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, e' responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non puo' rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.