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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 19

Art. 19.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 ((167))
AGGIORNAMENTO (167)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile".