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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 2554

Partecipazione agli utili e alle perdite
Art. 2554.

(Partecipazione agli utili e alle perdite).

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.