Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 1218
Responsabilita' del debitore
Art. 1218.
(Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
(Responsabilita' del debitore).
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.