N NORME. red.it

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 998

Scorte vive e morte
Art. 998.

(Scorte vive e morte).

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.