Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Art. 569
Successione degli ascendenti
Art. 569.
(Successione degli ascendenti).
A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.
Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.
(Successione degli ascendenti).
A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.
Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.