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Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Art. 569

Successione degli ascendenti
Art. 569.

(Successione degli ascendenti).

A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.

Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.